Faq installazioni e sistemi

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Le aziende con fino a 15 dipendenti hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza. L’ autorizzazione viene rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente nel territorio, previa presentazione di apposita istanza.

No. Il consenso è solo materia privacy e non sostituisce la procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. L’articolo presenta ogni indicazione per la legittimazione dell’impianto, in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali eventualmente presenti in azienda.

Non lo consigliamo. Per legge l’attivazione della procedura è valida non solo per l’utilizzo dell’impianto ma anche per l’installazione.
Meglio presentare l’istanza dopo aver predisposto un progetto di massima, evitando di procedere con l’installazione. Da questo momento si calcola un lasso di tempo che varia tra i 30 ed i 60 giorni per ottenere l’autorizzazione.

Dipende. Sono luoghi soggetti alla normativa anche quelli esterni dove viene svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (es. zone di carico e scarico merci). Sono escluse invece tutte quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta.

L’autorizzazione stabilisce tutte le modalità di utilizzo di un sistema di controllo a distanza. Questo è anche lo strumento con il quale si preserva le libertà fondamentali e la dignità dei lavoratori occupati nei luoghi di lavoro. Il tutto soddisfacendo le esigenze dell’azienda in accordo sindacale con le RSA.

No. La normativa si riferisce a qualsiasi tipo di attività con personale dipendente.

L’Ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per il territorio della provincia dove ha sede la ditta dove si intende installare l’impianto.

No. Il datore di lavoro deve presentare una istanza per ciascuna sede aziendale interessata. Questo perché per legge l’autorizzazione va riferita ad una singola sede aziendale dove il sistema di controllo verrà installato.

No. Questa documentazione non necessita di attestati di certificazione. È il datore di lavoro, nel sottoscrivere l’istanza, che si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni fornite. Ecco perché la documentazione può essere preparata direttamente dal datore di lavoro

No. Prima verranno fatte le opportune valutazioni tecniche da parte dell’Ufficio competente.  In alcuni casi è necessario procedere con un sopralluogo in azienda a cura del personale tecnico dell’INL, incaricato per la valutazione del caso.

Dipende. L’autorizzazione mantiene la sua validità fintanto che nulla cambi nella configurazione dell’impianto installato, rispetto a quanto autorizzato.  In caso di modifiche, è opportuno che il datore di lavoro comunichi all’INL le variazioni che intende apportare all’impianto.

L’autorizzazione contiene informazioni sul numero, sul tipo e sulla dislocazione dei dispositivi dell’impianto e sulle sue modalità di funzionamento.

. È possibile autorizzare l’attivazione dell’impianto solo ed esclusivamente nelle fasce orarie di chiusura, a fronte di un basso rischio di furti o rapine nelle fasce orarie di apertura della ditta. Il tutto senza restrizioni in relazione al controllo delle immagini da remoto.

Dipende. L’autorizzazione viene intestata alla ditta che utilizza il sistema. Se cambia la ragione sociale della ditta, il soggetto subentrante deve provvedere a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione. Deve farlo mediante regolare istanza e segnalando eventuali modifiche fatte sull’impianto.

. In questo caso l’autorizzazione è valida solo nei periodi di occupazione dei dipendenti, mentre rimane sospesa nel resto dell’anno.

. La norma ricorre ogni volta che in ambienti lavorativi si utilizzano dispositivi dai quali può scaturire un possibile controllo a distanza dell’attività lavorativa. Rientrano in tale ambito anche gli impianti di geolocalizzazione satellitare.

No. Sono considerate illecite le telecamere installate sull’esterno di un’abitazione privata il cui raggio d’azione comprenda la strada o altro luogo pubblico.

Sì ma solo in casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

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